Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione (spesso non conosciuta o addirittura ignorata) dei milioni di rifugiati che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano la propria casa e tutto ciò che era parte della loro vita, per costruirsi un futuro dopo sofferenze ed umiliazioni.
Ne ho già parlato un anno fa, il 20 giugno 2017:
www.bitoteko.it/esperanto-vivo/2017/06/20/rifugiati/
Oggi voglio discutere del concetto stesso di “rifugiato”.
In base all’art. 10 della Costituzione italiana:
www.bitoteko.it/esperanto-vivo/2018/01/01/costituzione-italiana/
“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
In questi casi, comunemente si parla di “asilo politico”, sebbene la protezione costituzionale sia molto più ampia del semplice aspetto “politico” in senso proprio.
Ma esiste anche un’altra categoria di “rifugiati”, molto più numerosa: i migranti per motivi economici, cioè le persone che non hanno nel proprio Paese sufficienti mezzi di sussistenza, e cercano all’estero migliori condizioni di vita.
Il problema è che già i veri “rifugiati politici” sono molti milioni, ma i “migranti economici” sono ancor più numerosi; altri problemi (specie per certi Paesi, tra cui in prima linea l’Italia) nascono da trattati internazionali, perché:
– nel 1967, fu eliminata la limitazione geografica contenuta nella originaria Convenzione di Ginevra del 1951
it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_relativa_allo_statuto_dei_rifugiati
la quale prevedeva l’obbligo di protezione soltanto per i rifugiati europei (anche se di questo si è persa la memoria, la Convenzione nacque per i molti milioni di profughi tedeschi dopo la seconda guerra mondiale);
– la Convenzione di Dublino
it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Dublino
entrata in vigore il 1° settembre 1997, ha stabilito che la cura dei rifugiati è compito del primo Paese in ci viene richiesto l’asilo (in concreto, questo significa soprattutto Italia, Grecia e Turchia per le provenienze dal sud).
Aggiungo che – contrariamente a quanto si pensa – il rimpatrio dei non aventi diritto è difficilissimo e costoso, per una serie di motivi che non posso qui elencare, ed è fortemente condizionato dal grado di leale collaborazione dei Paesi di origine.
“Rifugiati” e “migranti economici” non sono un fenomeno moderno. Nella stessa Bibbia se ne possono trovare molti esempi; tra gli altri:
– Gesù, Giuseppe e Maria furono “rifugiati politici”, quando fuggirono in Egitto per salvarsi da Erode (Matteo 2,13-15):
>Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode;
– gli Israeliti furono “migranti economici”, quando emigrarono in Egitto per la carestia nel loro Paese (Genesi 47,4):
>Siamo venuti per soggiornare come forestieri nel paese perché non c’è più pascolo per il gregge dei tuoi servi; infatti è grave la carestia nel paese di Canaan.
Ugualmente dalla Bibbia, si può ricavare l’insegnamento sul modo di affrontare la questione dei rifugiati e die migranti economici, ricordando il tempo non lontano in cui gli attuali Paesi di accoglienza erano Paesi di emigrazione:
>Tratterete lo straniero, che abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo amerai come te stesso; poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto (Levitico 19,34).
Allego un particolare (“La fuga in Egitto) di un mosaico bizantino (all’incirca del 1150), nella “Cappella Palatina” del “Palazzo dei Normanni” di Palermo.